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Pubblichiamo l'ordinanza che disciplina le attività balneari, elioterapiche e salsoiodiche.
Articolo 1 Durata della stagione balneare
- La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno e comunque deve essere garantita per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
Articolo 2 Apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica e salsoiodica
- Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio ed il 31 maggio e tra il 16 settembre ed il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previo ottenimento - prima dell'apertura - di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni / nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.
- L'attività all'interno degli impianti di balneazione, fatte salve le particolari prescrizioni del vigente strumento urbanistico e/o dello strumento attuativo del medesimo, dovrà essere svolta mantenendo in opera le strutture nel rispetto delle modalità di seguito riportate:
A) apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre (stagione balneare)
I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica nel periodo di cui sopra sono tenuti a:
- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Locale Marittimo di Loano il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliero e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti, etc.) - con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc;
La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva.
B) apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica e salsoiodica nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (al di fuori della stagione balneare)
I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica nel periodo di cui sopra sono tenuti a:
- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Locale Marittimo di Loano il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliero e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti, etc.) - con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- garantire un periodo minimo d'apertura continuativo, compresa la stagione balneare, pari a 9 mesi all'anno. Eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Locale Marittimo di Loano;
- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva con un massimo di 10 ed un minimo di 3 cabine adibite a spogliatoi e/o deposito.
In tale periodo è consentito inoltre dotare lo stabilimento di un numero ristretto (non più di 15) di lettini e sdraio da mettere gratuitamente a disposizione dei turisti, senza obbligo di comunicazione agli organi competenti.
Articolo 3 Operazioni propedeutiche alla chiusura e riapertura dell'impianto di balneazione
- Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di allestimento, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari potranno essere iniziate dal 1° marzo e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dovranno essere concluse entro il 31 ottobre.
- Durante le operazioni di cui al punto precedente, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile ed all'interno della concessione.
- Nel caso in cui, durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, etc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al punto precedente, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico e dovrà essere data formale comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano.
- Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.
Articolo 4 Esposizione ordinanza
- In tutte le aree del demanio marittimo od ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Articolo 5 Prescrizioni relative all'uso delle spiagge
- Sulle spiagge del Comune di Pietra Ligure, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, E' VIETATO:
- lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e quelli posizionati sullo scaletto della spiaggia denominata "delle Barche" e nell'area antistante la scogliera in prossimità della foce del torrente Maremola;
- lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, obrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonchè con mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 metri. Nella fascia predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, etc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
I concessionari DEVONO: adoperarsi affinchè nella fascia di transito di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma; permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra almeno fino alle ore 20:00, durante la stagione balneare. Nel periodo invernale, agevolare l'ingresso in spiaggia, tenendo, dove possibile, i cancelli aperti; rispettare le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. - campeggiare e/o accamparsi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui soprapossono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
Possono altresì organizzarsi: attività di acqua-gym, in riva al mare, limitata a determinati periodi di tempo, durante l'arco della giornata, previa comunicazione dell'evento all'Ufficio demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche tramite fax; musica con danza, grigliate, nonchè altre forme di intrattenimento e spettacolo, anche negli orari al di fuori della balneazione, da organizzare entro gli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa con la possibilità di occupare anche l'arenile nella misura massima del 20%, previa comunicazione 10 giorni prima dell'evento all'Ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche tramite fax (previe eventuali autorizzazioni, se necessarie, da parte di altri uffici); - durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani od altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio come meglio specificato nell'ordinanza dell'Autorità Marittima. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate ed autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- tenere ad alto volume radio ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della zonizzazione acustica comunale;
- esercitare attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (ad es.: commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), salvo che negli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa. Fuori dagli spazi delimitati in concessione è possibile esercitare attività connesse e funzionali allo stabilimento balneare ed alla destinazione turistica dello stesso, previa documentata richiesta autorizzabile ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento della Navigazione Marittima e dall'articolo 4, comma 1° lettera C del P.U.D., da presentarsi entro 10 giorni dalla data in cui vuole essere effettuata l'attività;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia od in mare o compiere azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile e/o marino;
- bruciare sterpaglie od altri materiali od accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonchè mediante l'uso di altoparlanti;
- durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio. Per il raggiungimento dello stesso fine, i concessionari potranno installare i percorsi di cui sopra anche su eventuale tratti di spiaggia libera adiacenti al proprio impianto di balneazione, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio comunale, tali percorsi dovranno essere comunque rimossi, ogni anno, entro la data di chiusura dell'impianto di balneazione e/o elioterapico.
- I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
Articolo 6 Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari - obblighi per i concessionari di strutture balneari
- Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate.
- Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
- i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonchè l'igiene, il decoro e l'estetica;
- durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, assicurando il servizio di salvataggio durante l'orario stabilito dall'ordinanza;
- per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, etc.), le limitazioni sono quelle previste dalle vigenti leggi, nonchè dal Regolamento Comunale emanato in materia;
- le attività connesse alla balneazione (lezioni di nuoto, acqua-gym, etc.), possono essere effettuati senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente;
- durante le operazioni di allestimento e smontaggio di cui al seguente punto sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione. Qualora fosse necessaria l'opera dei mezzi meccanici (ruspe, escavatori, etc.), l'arenile dovrà essere interdetto al pubblico. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo. Quelle di smontaggio non potranno iniziare prima del 15 settembre e terminare dopo il 30 ottobre.
- Il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo di Savona.
- I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza E? VIETATO mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare e/o utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
- Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, etc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza ed in condizioni decorose.
- Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonchè avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli articoli 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e Prodotto Pericolosi e Nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n° 574.
- Pulizia dell'arenile:
- sarà cura dell'Amministrazione Comunale (salvo eventuali convenzionamenti) effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 19997, n° 22; pertanto il Comune è autorizzato a posizionare sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori od in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- a decorrere dalla stagione balneare 2009, la sistemazione dell'arenile deve avvenire in maniera tale da garantire l'uniformità di quota delle spiagge lungo tutto il litorale comunale;
- durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, etc.);
- fatto salvo l'obbligo di mantenere l'arenile il più possibile libero da opere e strutture, possono permanere sull'arenile, anche se lo stabilimento balneare è chiuso ed a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza e decoro: tettoie dei chioschi-bar, chioschi-bar ed eventuali cabine annesse adibite alla preparazione di alimenti, nonchè i relativi basamenti e dehors;
- è vietato gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe eventualmente trasportate dal mare sulla battigia;
- i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici evitando tale utilizzo negli orari che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08:00 e successivo alle ore 20:00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazione specifiche, dando preventivamente comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale marittimo di Loano, anche tramite fax, qualora si tratti di ruspe. Le imprese operanti in ambito demaniale marittimo dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 68 del C.N. da parte delle imprese prescelte per l'esecuzione dei lavori dovrà essere indicata dal concessionario al momento della presentazione all'Ufficio Demanio del Comune della richiesta di autorizzazione. Fuori dal periodo di apertura balneare, è autorizzata la sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici. I concessionari devono in ogni caso far pervenire idonea comunicazione del periodo in cui verranno effettuati i lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice, all'Ufficio Demanio del Comune ed all'Ufficio Locale Marittimo. Per sistemazione dell'arenile si intende anche la grigliatura, la formazione delle dune a protezione degli stabilimenti balneari alla fine della stagione balneare e la rimessa in pristino dell'arenile prima della stagione balneare.
- Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
- all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posta un'insegna indicante la sua denominazione;
- la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, realizzata con materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, con esclusione di reti metalliche o materiale pericoloso;
- è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati od assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione ed in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.
- Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:
- sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, etc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
- il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui sopra, potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.
- Accessi al mare:
- è obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nelle concessioni, anche ai fini di balneazione;
- è obbligo altresì, per i proprietari di aree private e/o private ad uso pubblico (con particolare riferimento alla zona di levante - Corso Italia), di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento dell'arenile durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso ed al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa.
Articolo 7 Gavitelli per l'ormeggio delle unità da diporto
- Nelle acque antistanti gli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, associazioni sportive, etc.), i concessionari possono installare, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto. I concessionari possono inoltre installare piattaforme di sosta per i bagnanti e relativi corpi morti, dandone semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune .
- La modalità di posa dei gavitelli e dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è discliplinata da Ordinanza emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Savona.
- I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; i corpi morti sia dei gavitelli che delle piattaforme di sosta per i bagnanti di cui sopra dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.
Articolo 8 Disciplina delle spiagge libere attrezzate
- Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati od alla balneazione direttamente od indirettamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario/gestore deve apporre, in modi ben visibili, nell'ambito della concessione apposito cartello con dicitura:
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (...denominazione...) INGRESSO LIBERO SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO In conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21 maggio 2004. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
- pulizia
- sorveglianza
- salvamento
- servizi igienici
Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini, etc., le medesime devono rispettare le condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonchè avere applicato un apposti dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore e quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale. Nelle spiagge libere attrezzate:
- le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
- deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili ai sensi della L. 104/1992;
- devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- non è consentita la stipula di abbonamenti nè altri tipi di prenotazione dei servizi;
- la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, etc.), non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
- tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea da consentire il libero transito verso il mare;
- il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10 e comunque deve rispettare la convenzione sottoscritta con il Comune;
- almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza od attesa del cliente. In tal caso devono rispettare le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: 2,5 metri tra le file e 2 metri tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
- sono consentite attività complementari alla balneazione purchè connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, immersioni, etc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.
Articolo 9 Disposizioni finali
- Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 31 marzo 1998, n° 114.
- La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pietra Ligure, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonchè divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.
Pietra Ligure, 19 maggio 2008
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Settore Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio Servizio demanio Geom. Vittorio BURASTERO |
| IL DIRIGENTE AREA TECNICA Ing. Vincenzo GATTO |
Pietra Ligure, 19 maggio 2008 |