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L’obbligo della comunicazione della cessione di un fabbricato, introdotto dall'articolo 12, Dl 59/78, convertito nella legge 191/78 (cosiddetta legge antiterrorismo) dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la sanzione da 103,29 euro a 1.549,27 euro. |