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Ricorso al Giudice di Pace

Riportiamo il testo dell'articolo 204 del Codice della Strada, specificando che a partire da gennaio 2010 è previsto il versamento di un contributo di 41 euro.

Art. 204-bis - Ricorso al Giudice di Pace

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

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